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Il rapporto tra Vertici s.r.l. e l'acquirente è regolamentato
dai Decreti Legislativo sotto esposti:
D.Lgs. 15-1-1992 n.50
Attuazione della direttiva CEE n.85/577 in materia di contratti negoziati
fuori dei locali commerciali.
1 - Campo di applicazione.
1.1. Il presente decreto si applica ai contratti tra un operatore commerciale
ed un consumatore, riguardanti la fornitura di beni o la prestazione di
servizi, in qualunque forma conclusi, stipulati:
a) durante la visita dell’operatore commerciale al domicilio del consumatore
o di un altro consumatore ovvero sul posto di lavoro del consumatore si
trovi, anche temporaneamente per motivi di lavoro, di studio o di cura;
b) durante una esecuzione organizzata dall'operatore commerciale al di
fuori dei propri locali commerciali;
c) in area pubblica o aperta al pubblico, mediante la sottoscrizione di
una nota d'ordine, comunque denominata;
d) per corrispondenza o, comunque, in base ad un catalogo che il consumatore
ha avuto modo di consultare senza la presenza dell'operatore commerciale.
1.2. Il presente decreto si applica anche nel caso di proposte contrattuali
sia vincolanti che non vincolanti effettuate dal consumatore in condizioni
analoghe a quelle specificate nel comma 1, per le quali non sia ancora
intervenuta l'accettazione dell'operatore commerciale.
2 - Definizioni.
2.1. Ai fini del presente decreto si intende per:
a) consumatore: la persona fisica che, in relazione ai contratti o alle
proposte contrattuali disciplinati dal presente decreto, agisce per scopi
che possono considerarsi estranei alla propria attività professionale.
b) operatore commerciale: la persona fisica o giuridica che, in relazione
ai contratti o alle proposte contrattuali disciplinati dal presente decreto,
agisce nell'ambito della propria attività commerciale o professionale,
nonché la persona che agisce in nome e per conto di un operatore commerciale.
3 - Esclusioni.
3.1. Sono esclusi dall'applicazione del presente decreto:
i contratti per la costruzione, vendita e locazione di beni immobili ed
i contratti relativi ad altri diritti concernenti beni immobili, con eccezione
dei contratti relativi alla fornitura di merci e alla loro incorporazione
in beni immobili, nonché i contratti relativi alla riparazione di beni
immobili;
b) i contratti relativi alla fornitura di prodotti alimentari o bevande
odi altri prodotti di uso domestico corrente consegnati a scadenze frequenti
e regolari;
c) i contratti di assicurazione;
d) i contratti relativi ai valori mobiliari.
3.2. Sono esclusi dall'applicazione del presente decreto anche i contratti
aventi ad oggetto la fornitura di beni o la prestazione di servizi per
i quali il corrispettivo globale che deve essere pagato da parte del consumatore
non supera l'importo di lire cinquantamila, comprensivo di oneri fiscali
ed al netto di eventuali spese accessorie che risultino specificamente
individuate nella nota d'ordine o nel catalogo o altro documento illustrativo,
con indicazione della relativa causale. Si applicano comunque le disposizioni
del presente decreto nel caso di più contratti stipulati contestualmente
tra le medesime parti, qualora l'entità del corrispettivo globale, indipendentemente
dall'importo dei singoli contratti, superi l'importo di lire cinquantamila.
4 - Diritto di recesso.
4.1. Per i contratti e per le proposte contrattuali soggetti alle disposizioni
del presente decreto è attribuito al consumatore un diritto di recesso
nei termini ed alle condizioni indicate negli articoli seguenti.
5 - Informazione sul diritto di recesso.
5.1. Per i contratti e per le proposte contrattuali soggetti alle disposizioni
del presente decreto l'operatore commerciale deve informare il consumatore
del diritto di cui all'art. 4.
L'informazione deve essere fornita per iscritto e deve contenere: a) l'indicazione
dei termini, delle modalità e delle eventuali condizioni per l'esercizio
del diritto di recesso;
b) l'indicazione del soggetto nei cui riguardi va esercitato il diritto
di recesso ed il suo indirizzo o, se si tratta di società o altra persona
giuridica, la denominazione e la sede della stessa, nonché l'indicazione
del soggetto al quale deve essere restituito il prodotto eventualmente
già consegnato, se diverso. Qualora il contratto preveda che l'esercizio
del diritto di recesso non sia soggetto ad alcun termine o modalità, l'informazione
deve comunque contenere gli elementi indicati nella lettera b).
5.2. Per i contratti di cui alle lettere a), b) e c) dell'art. 1, qualora
sia sottoposta al consumatore, per la sottoscrizione, una nota d'ordine,
comunque denominata, l'informazione di cui al comma i deve essere riportata
nella suddetta nota d'ordine, separatamente dalle altre clausole contrattuali
e con caratteri tipografici uguali o superiori a quelli degli altri elementi
indicati nel documento. Una copia della nota d'ordine, recante l'indicazione
del luogo e della data di sottoscrizione, deve essere consegnata al consumatore.
5.3. Qualora non venga predisposta una nota d'ordine, l'informazione deve
essere comunque fornita al momento della stipulazione del contratto ovvero
all'atto della formulazione della proposta, nell'ipotesi prevista dal
comma 2 dell'art. 1, ed, il relativo documento deve contenere, in caratteri
chiaramente leggibili, oltre agli elementi di cui al comma 1, l'indicazione
del luogo e della data in cui viene consegnato al consumatore, nonché
gli elementi necessari per identificare il contratto. Di tale documento
l'operatore commerciale può richiederne una copia sottoscritta dal consumatore.
5.4. Per i contratti di cui all'art. 1, lettera d), l'informazione sul
diritto di recesso deve essere riportata nel catalogo o altro documento
illustrativo della merce o del servizio oggetto del contratto, o nella
relativa nota d'ordine, con caratteri tipografici uguali o superiori a
quelli delle altre informazioni concernenti la stipulazione del contratto,
contenute nel documento. Nella nota d'ordine, comunque, in luogo della
indicazione completa degli elementi di cui al comma 5, può essere riportato
il solo riferimento al diritto di esercitare il recesso, con la specificazione
del relativo termine e con rinvio alle indicazioni contenute nel catalogo
o altro documento illustrativo della merce o del servizio per gli ulteriori
elementi previsti nell'informazione.
5.5. L'operatore commerciale non potrà accettare a titolo di corrispettivo
effetti cambiari che abbiano una scadenza inferiore a 15 giorni dalla
stipulazione del contratto e non potrà presentarli allo sconto prima di
tale termine.
6 - Esercizio del diritto di recesso.
6.1. Il consumatore che intenda esercitare il diritto di cui all'art.
4 deve inviare all'operatore commerciale o al soggetto indicato nel precedente
art. 5, ove sia diverso, una comunicazione in tal senso nel termine di
7 giorni, che decorrono:
a) dalla data di sottoscrizione della nota d'ordine contenente l'informazione
di cui al precedente art. 5 ovvero, nel caso in cui non sia predisposta
una nota d'ordine, dalla data di ricezione dell'informazione stessa, per
i contratti riguardanti la prestazione di servizi ovvero per i contratti
riguardanti la fornitura di beni, qualora al consumatore sia stato preventivamente
mostrato o illustrato all'operatore commerciale il prodotto oggetto del
contratto.
b) dalla data di ricevimento della merce, se successiva, per i contratti
riguardanti la fornitura di beni, qualora l'acquisto sia stato effettuato
senza la presenza dell'operatore commerciale ovvero sia stato mostrato
o illustrato un prodotto di tipo diverso da quello oggetto del contratto.
Le parti possono convenire nel contratto garanzie più ampie nei confronti
dei consumatori rispetto a quanto previsto nel presente decreto.
6.2. Qualora l'operatore commerciale abbia omesso di fornire al consumatore
l'informazione sul diritto di recesso, ai sensi dell'art. 5, oppure abbia
fornito, una informazione incompleta o errata che non abbia consentito
il corretto esercizio di tale diritto, il termine indicato nel comma i)
è di sessanta giorni dalla data di stipulazione del contratto, per i contratti
riguardanti la prestazione di servizi, ovvero dalla data di ricevimento
della merce, nel caso di contratti riguardanti la fornitura di beni.
6.3. La comunicazione di cui ai comma 1, sottoscritta dal medesimo soggetto
che ha stipulato il contratto o che ha formulato la proposta contrattuale,
deve essere inviata mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento,
che si intende spedita in tempo utile se consegnata all'ufficio postale
accettante entro i termini previsti dal presente decreto o dal contratto
ove diversi. La comunicazione può esser inviata anche mediante telegramma,
telex o fac-simile, spediti entro i termini indicati nel comma l o nel
comma 2, a condizione che sia confermata con lettera raccomandata con
avviso di ricevimento, con le medesime modalità, entro le 48 ore successive.
L'avviso di ricevimento, non è comunque, condizione essenziale per provare
l'esercizio del diritto di recesso.
6.4. Qualora espressamente previsto nell'offerta o nell'informazione concernente
il diritto di recesso in luogo di una specifica comunicazione, è sufficiente
la restituzione, entro il termine di cui al comma 1, della merce ricevuta.
7 - Condizioni per l'esercizio del diritto di recesso.
7.1. Per i contratti riguardanti la vendita di beni, qualora vi sia stata
la consegna della merce, la sostanziale integrità della merce da restituire
ai sensi del successivo art. 8 è condizione essenziale per l'esercizio
del diritto di recesso. Nell'ipotesi prevista dal comma 2 dell'art. 6
è comunque sufficiente che la merce sia restituita in normale stato di
conservazione, in quanto sia stata custodita ed eventualmente adoperata
con l'uso della normale diligenza.
7.2. Per i contratti riguardanti la prestazione di servizi, il diritto
di recesso non può essere esercitato nei confronti delle prestazioni che
siano state già eseguite.
8 - Effetti dell'esercizio del diritto di recesso.
8.1. Con la ricezione da parte dell'operatore commerciale della comunicazione
di cui al precedente art. 6, le parti sono sciolte dalle rispettive obbligazioni
derivanti dal contratto o dalla proposta contrattuale, fatte salve, nell'ipotesi
in cui le obbligazioni stesse siano state nel frattempo in tutto o in
parte eseguite, le ulteriori obbligazioni di cui ai commi 2 e 3 del presente
articolo.
8.2. Qualora sia avvenuta la consegna della merce, il consumatore è tenuto
a restituire all'operatore commerciale o al soggetto da questi designato,
la merce ricevuta entro sette giorni dalla data del suo ricevimento ovvero
entro il maggior termine convenuto dalle parti. Ai fini della scadenza
del termine la merce si intende restituita nel momento in cui viene consegnata
all'ufficio postale accettante o allo spedizioniere. Le spese di spedizione
sono a carico del consumatore.
8.3. L'operatore commerciale entro trenta giorni dal ricevimento della
comunicazione di cui all'art. 6 ovvero dal ricevimento della merce restituita,
deve rimborsare al consumatore le somme da questo eventualmente pagate,
ivi comprese le somme versate a titolo di caparra. Dal rimborso sono escluse
soltanto le eventuali spese accessorie, così come individuate ai sensi
dell'art. 3, comma 2, a condizione che tale esclusione sia stata espressamente
prevista nella nota d'ordine o nell'informazione di cui all'art. 5, ovvero
nel catalogo o altro documento illustrativo. Le somme si intendono rimborsate
nei termini qualora vengano effettivamente restituite, spedite o riaccreditate
con valuta non posteriore alla scadenza del termine precedentemente indicato.
Nell'ipotesi in cui il pagamento sia stato effettuato per mezzo di effetti
cambiari, qualora questi non siano stati ancora presentati all'incasso
deve procedersi alla loro restituzione. È nulla qualsiasi clausola che
preveda limitazioni al rimborso nei confronti del consumatore delle somme
versate, in conseguenza dell'esercizio del diritto di recesso.
9 - Altre forme speciali di vendita.
9.1. Le disposizioni del presente decreto si applicano anche ai contratti
riguardanti la fornitura di beni o la prestazione di servizi, negoziati
fuori dei locali commerciali sulla base di offerte effettuate al pubblico
tramite il mezzo televisivo o altri mezzi audiovisivi, e finalizzate ad
una diretta stipulazione del contratto stesso, nonché ai contratti conclusi
mediante l'uso di strumenti informatici e telematici.
9.2. Per i contratti di cui al comma 1, l'informazione sul diritto di
cui all'art. 4 deve essere fornita nel corso della presentazione del prodotto
o del servizio oggetto del contratto, compatibilmente con le particolari
esigenze poste dalle caratteristiche dello strumento impiegato e dalle
relative evoluzioni tecnologiche. Per i contratti negoziati sulla base
di offerta effettuata tramite il mezzo televisivo l'informazione deve
essere fornita all'inizio e nel corso della trasmissione nella quale sono
contenute le offerte. L'informazione di cui all'art. 5 deve essere altresì
fornita per iscritto, con le modalità previste dal comma 3 di tale articolo,
non oltre il momento in cui viene effettuata la consegna della merce.
Il termine per l'invio della comunicazione, indicato nel precedente art.
6, decorre dalla data di ricevimento della merce.
10 - Irrinunciabilità del diritto di recesso.
10.1. Il diritto di cui all'art. 4 è irrinunciabile.
10.2. È nulla ogni pattuizione in contrasto con le disposizioni del presente
decreto.
11 - Sanzioni.
11.1. Fatta salva l'applicazione della legge penale qualora il fatto costituisca
reato, nell'ipotesi in cui l'operatore commerciale non abbia fornito l'informazione
di cui al comma 1 dell'art.5 o abbia fornito una informazione incompleta
o errata o comunque non conforme a quanto prescritto dagli articoli 5
e 9 del presente decreto, che ostacoli l'esercizio del diritto di recesso,
o abbia presentato all'incasso o allo sconto gli effetti cambiari prima
che sia trascorso il termine di cui al comma 1 dell'art. 5 o non abbia
rimborsato al consumatore le somme da questi eventualmente pagate o non
abbia restituito gli effetti cambiari secondo le modalità previste dal
comma 3 dell'art. 8 del presente decreto, si applica la sanzione amministrativa
del pagamento di una somma da lire un milione a lire dieci milioni.
11.2. Nei casi di particolare gravità o di recidiva, i limiti minimo e
massimo della sanzione indicata al comma 1 sono raddoppiati.
11.3. Le sanzioni sono applicate ai sensi della legge 24 novembre 1981,
n. 689. Fermo restando quanto previsto in ordine ai poteri di accertamento
degli ufficiali e degli agenti di polizia giudiziaria dell'art. 13 della
predetta legge 24 novembre 1981, n. 689, all'accertamento delle violazioni
provvedono, di ufficio o su denunzia, gli organi di polizia amministrativa.
Il rapporto previsto dall'art. 17 della legge 24 novembre 1981, n. 689,
è presentato all'ufficio provinciale dell'industria, del commercio e dell'artigianato
della provincia in cui vi è la residenza o la sede legale dell'operatore
commerciale.
12 - Foro competente.
12.1. Per le controversie civili inerenti all'applicazione del presente
decreto la competenza territoriale inderogabile è del giudice del luogo
di residenza o di domicilio del consumatore, se ubicati nel territorio
dello Stato.
13 - Disposizioni transitorie e finali.
13.1. Il presente decreto entra in vigore trenta giorni dopo la sua pubblicazione
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
13.2. In via transitoria è consentito, per il periodo di centottanta giorni
dalla data di entrata in vigore del presente decreto, che i cataloghi
o altri documenti illustrativi della merce o del servizio oggetto del
contratto non contengano l'informazione di cui al comma 1 dell'art. 5,
a condizione che tale informazione sia riportata nella nota d'ordine o
in altro documento consegnato al consumatore.
13.3. E’ altresì consentito che il periodo di sessanta giorni dalla data
di entrata in vigore del presente decreto che la nota d'ordine eventualmente
sottoposta al consumatore per la sottoscrizione ai sensi del comma 2 dell'art.
5 non contenga l'informazione sul diritto di recesso, purché tale informazione
sia comunque fornita al consumatore per iscritto, secondo le modalità
di cui al comma 3 dell'art. 5, con documento a parte, che deve essere
sottoscritto dal consumatore ed, allegato alla nota d'ordine medesima.
Il presente decreto, munito di sigillo dello Stato, sarà inserito nella
Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto
obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
D.Lgs. 22-5-1999 n.185
Attuazione della direttiva 97/7/CE relativa alla protezione dei consumatori
in materia di contratti a distanza.
pubblicato nella G.U. 21 giugno 1999, n. 143
1. Definizioni
1. Ai fini del presente decreto si intende per:
a) CONTRATTO A DISTANZA: il contratto avente per oggetto beni o
servizi stipulato tra un fornitore e un consumatore nell’ambito di un
sistema di vendita o di prestazione di servizi a distanza organizzato
dal fornitore che, per tale contratto, impiega esclusivamente una o più
tecniche di comunicazione a distanza fino alla conclusione del contratto,
compresa la conclusione del contratto stesso;
b) CONSUMATORE: la persona fisica che, in relazione ai contratti
di cui alla lettera a), agisce per scopi non riferibili all’attività professionale
eventualmente svolta;
c) FORNITORE: la persona fisica o giuridica che nei contratti a
distanza agisce nel quadro della sua attività professionale;
d) TECNICA DI COMUNICAZIONE A DISTANZA: qualunque mezzo che, senza
la presenza fisica e simultanea del fornitore e del consumatore, possa
impiegarsi per la conclusione del contratto tra le dette parti; un elenco
indicativo delle tecniche contemplate dal presente decreto è riportato
nell’allegato I;
e) OPERATORE DI TECNICA DI COMUNICAZIONE: la persona fisica o giuridica,
pubblica o privata, la cui attività professionale consiste nel mettere
a disposizione dei fornitori una o più tecniche di comunicazione a distanza.
2. Campo di applicazione
1. Il presente decreto si applica ai contratti a distanza, esclusi i contratti:
a) relativi ai servizi finanziari, un elenco indicativo dei quali è riportato
nell’allegato II;
b) conclusi tramite distributori automatici o locali commerciali automatizzati;
c) conclusi con gli operatori delle telecomunicazioni impiegando telefoni
pubblici;
d) relativi alla costruzione e alla vendita o ad altri diritti relativi
a beni immobili, con esclusione della locazione;
e) conclusi in occasione di una vendita all’asta.
3. Informazioni per il consumatore
1. In tempo utile, prima della conclusione di qualsiasi contratto a distanza,
il consumatore deve ricevere le seguenti informazioni:
a) identità del fornitore e, in caso di contratti che prevedono il pagamento
anticipato, l’indirizzo del fornitore;
b) caratteristiche essenziali del bene o del servizio;
c) prezzo del bene o del servizio, comprese tutte le tasse o le imposte;
d) spese di consegna;
e) modalità del pagamento, della consegna del bene o della prestazione
del servizio e di ogni altra forma di esecuzione del contratto;
f) esistenza del diritto di recesso o di esclusione dello stesso ai sensi
dell’articolo 5, comma 3;
g) modalità e tempi di restituzione o di ritiro del bene in caso di esercizio
del diritto di recesso;
h) costo dell’utilizzo della tecnica di comunicazione a distanza, quando
è calcolato su una base diversa dalla tariffa di base;
i) durata della validità dell’offerta e del prezzo;
l) durata minima del contratto in caso di contratti per la fornitura di
prodotti o la prestazione di servizi ad esecuzione continuata o periodica.
2. Le informazioni di cui al comma 1, il cui scopo commerciale deve essere
inequivocabile, devono essere fornite in modo chiaro e comprensibile,
con ogni mezzo adeguato alla tecnica di comunicazione a distanza impiegata,
osservando in particolare i principi di buona fede e di lealtà in materia
di transazioni commerciali, valutati alla stregua delle esigenze di protezione
delle categorie di consumatori particolarmente vulnerabili.
3. In caso di comunicazioni telefoniche, l’identità del fornitore e lo
scopo commerciale della telefonata devono essere dichiarati in modo inequivocabile
all’inizio della conversazione con il consumatore, a pena di nullità del
contratto.
4. Nel caso di utilizzazione di tecniche che consentono una comunicazione
individuale, le informazioni di cui al comma 1 sono fornite, ove il consumatore
lo richieda, in lingua italiana.
In tal caso, sono fornite nella stessa lingua anche la conferma e le ulteriori
informazioni di cui all’articolo 4.
4. Conferma scritta delle informazioni
1. Il consumatore deve ricevere conferma per iscritto o, a sua scelta,
su altro supporto duraturo a sua disposizione ed a lui accessibile, di
tutte le informazioni previste dall’articolo 3, comma 1, prima od al momento
della esecuzione del contratto.
Entro tale momento e nelle stesse forme devono comunque essere fornite
al consumatore anche le seguenti informazioni:
a) un’informazione sulle condizioni e le modalità di esercizio del diritto
di recesso ai sensi dell’articolo 5, inclusi i casi di cui all’articolo5,
comma 2;
b) l’indirizzo geografico della sede del fornitore a cui il consumatore
può presentare reclami;
c) le informazioni sui servizi di assistenza e sulle garanzie commerciali
esistenti;
d) le condizioni di recesso dal contratto in caso di durata indeterminata
o superiore ad un anno.
2. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano ai servizi
la cui esecuzione è effettuata mediante una tecnica di comunicazione a
distanza , qualora i detti servizi siano forniti in un’unica soluzione
e siano fatturati dall’ operatore della tecnica di comunicazione.
Anche in tale caso il consumatore deve poter disporre dell’indirizzo geografico
della sede del fornitore cui poter presentare reclami.
5. Esercizio del diritto di recesso
1. Il consumatore ha diritto di recedere da qualunque contratto a distanza,
senza alcuna penalità e senza specificarne il motivo, entro il termine
di dieci giorni lavorativi decorrente:
a) per i beni, dal giorno del loro ricevimento da parte del consumatore
ove siano stati soddisfatti gli obblighi di cui all’articolo 4, qualora
ciò avvenga dopo la conclusione del contratto purché non oltre il termine
di tre mesi dalla conclusione stessa;
b) per i servizi, dal giorno della conclusione del contratto o dal giorno
in cui siano stati soddisfatti gli obblighi di cui all’articolo 4, qualora
ciò avvenga dopo la conclusione del contratto purché non oltre il termine
di tre mesi dalla conclusione stessa.
2. Nel caso in cui il fornitore non abbia soddisfatto gli obblighi di
cui all’articolo 4, il termine per l’esercizio del diritto di recesso
è di tre mesi e decorre:
a) per i beni, dal giorno del loro ricevimento da parte del consumatore;
b) per i servizi, dal giorno della conclusione del contratto.
3. Salvo diverso accordo tra le parti, il consumatore non può esercitare
il diritto di recesso previsto ai commi 1 e 2 per i contratti:
a) di fornitura di servizi la cui esecuzione sia iniziata, con l’accordo
del consumatore, prima della scadenza del termine di sette giorni previsto
dal comma 1;
b) di fornitura di beni o servizi il cui prezzo è legato a fluttuazioni
dei tassi del mercato finanziario che il fornitore non è in grado di controllare;
c) di fornitura di beni confezionati su misura o chiaramente personalizzati
o che, per loro natura, non possono essere rispediti o rischiano di deteriorarsi
o alterarsi rapidamente;
d) di fornitura di prodotti audiovisivi o di software informatici sigillati,
aperti dal consumatore;
e) di fornitura di giornali, periodici e riviste;
f) di servizi di scommesse e lotterie.
4. Il diritto di recesso si esercita con l’ invio , entro il termine previsto
, di una comunicazione scritta all’ indirizzo geografico della sede del
fornitore mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento.
La comunicazione può essere inviata, entro lo stesso termine, anche mediante
telegramma , telex e facsimile , a condizione che sia confermata mediante
lettera raccomandata con avviso di ricevimento entro le 48 ore successive.
5. Qualora sia avvenuta la consegna del bene il consumatore è tenuto a
restituirlo o a metterlo a disposizione del fornitore o della persona
da questi designata, secondo le modalità ed i tempi previsti dal contratto.
Il termine per la restituzione del bene non può comunque essere inferiore
a dieci giorni lavorativi decorrenti dalla data del ricevimento del bene.
6. Le uniche spese dovute dal consumatore per l’esercizio del diritto
di recesso a norma del presente articolo sono le spese dirette di restituzione
del bene al mittente, ove espressamente previsto dal contratto a distanza.
7. Se il diritto di recesso è esercitato dal consumatore conformemente
alle disposizioni del presente articolo , il fornitore è tenuto al rimborso
delle somme versate dal consumatore.
Il rimborso deve avvenire gratuitamente , nel minor tempo possibile e
in ogni caso entro trenta giorni dalla data in cui il fornitore è venuto
a conoscenza dell’ esercizio del diritto di recesso da parte del consumatore.
8. Qualora il prezzo di un bene o di un servizio , oggetto di un contratto
a distanza , sia interamente o parzialmente coperto da un credito concesso
al consumatore , dal fornitore ovvero da terzi in base ad un accordo tra
questi e il fornitore , il contratto di credito si intende risolto di
diritto , senza alcuna penalità , nel caso in cui il consumatore eserciti
il diritto di recesso conformemente alle disposizioni di cui ai precedenti
commi.
E’ fatto obbligo al fornitore di comunicare al terzo concedente il credito
l ’avvenuto esercizio del diritto di recesso da parte del consumatore.
Le somme eventualmente versate dal terzo che ha concesso il credito a
pagamento del bene o del servizio fino al momento in cui ha conoscenza
dell’ avvenuto esercizio del diritto di recesso da parte del consumatore
sono rimborsate al terzo dal fornitore , senza alcuna penalità , fatta
salva la corresponsione degli interessi legali maturati.
6. Esecuzione del contratto
1. Salvo diverso accordo tra le parti, il fornitore deve eseguire l’ordinazione
entro trenta giorni a decorrere dal giorno successivo a quello in cui
il consumatore ha trasmesso l’ordinazione al fornitore.
2. In caso di mancata esecuzione dell’ordinazione da parte del fornitore,
dovuta alla indisponibilità, anche temporanea, del bene o del servizio
richiesto, il fornitore, entro il termine di cui al comma 1, informa il
consumatore, secondo le modalità di cui all’articolo 4, comma 1, e provvede
al rimborso delle somme eventualmente già corrisposte per il pagamento
della fornitura.
Salvo consenso del consumatore, da esprimersi prima o al momento della
conclusione del contratto, il fornitore non può adempiere eseguendo una
fornitura diversa da quella pattuita, anche se di valore e qualità equivalenti
o superiori.
7. Esclusioni
1. Gli articoli 3, 4, 5 e il comma 1 dell’articolo 6 non si applicano:
a) ai contratti di fornitura di generi alimentari, di bevande o di altri
beni per uso domestico di consumo corrente forniti al domicilio del consumatore,
al suo luogo di residenza o al suo luogo di lavoro, da distributori che
effettuano giri frequenti e regolari;
b) ai contratti di fornitura di servizi relativi all’alloggio, ai trasporti,
alla ristorazione, al tempo libero, quando all’atto della conclusione
del contratto il fornitore si impegna a fornire tali prestazioni ad una
data determinata o in un periodo stabilito.
8. Pagamento mediante carta
1. Il consumatore può effettuare il pagamento mediante carta ove ciò sia
previsto tra le modalità di pagamento , da comunicare al consumatore ai
sensi dell’articolo 3 , comma 1 , lettera e) , del presente decreto legislativo.
2. L’ istituto di emissione della carta di pagamento riaccredita al consumatore
i pagamenti dei quali questi dimostri l’ eccedenza rispetto al prezzo
pattuito ovvero l’ effettuazione mediante l’ uso fraudolento della propria
carta di pagamento da parte del fornitore o di un terzo , fatta salva
l’ applicazione dell’ articolo 12 del Decreto Legge 03 maggio 1991, n.
143 (riportato alla voce SICUREZZA PUBBLICA), convertito, con modificazioni,
dalla legge 05 luglio 1991, n. 197.
L’istituto di emissione della carta di pagamento ha diritto di addebitare
al fornitore le somme riaccreditate al consumatore.
9. Fornitura non richiesta
1. E’ vietata la fornitura di beni o servizi al consumatore in mancanza
di una sua previa ordinazione nel caso in cui la fornitura comporti una
richiesta di pagamento.
2. Il consumatore non è tenuto ad alcuna prestazione corrispettiva in
caso di fornitura non richiesta.
In ogni caso, la mancata risposta non significa consenso.
10. Limiti all’impiego di talune tecniche di comunicazione a distanza
1. L’impiego da parte di un fornitore del telefono, della posta elettronica
di sistemi automatizzati di chiamata senza l’intervento di un operatore
o di un fax, richiede il consenso preventivo del consumatore.
2. Tecniche di comunicazione a distanza diverse da quelle di cui al comma
1, qualora consentano una comunicazione individuale, possono essere impiegate
dal fornitore se il consumatore non si dichiara esplicitamente contrario.
11. Irrinunciabilità dei diritti
1. I diritti attribuiti al consumatore dal presente decreto legislativo
sono irrinunciabili.
E’ nulla ogni pattuizione in contrasto con le disposizioni del presente
decreto.
2. Ove le parti abbiano scelto di applicare al contratto una legislazione
diversa da quella italiana, al consumatore devono comunque essere riconosciute
le condizioni di tutela previste dal presente decreto legislativo.
12. Sanzioni
1. Fatta salva l’ applicazione della legge penale qualora il fatto costituisca
reato, il fornitore che contravviene alle norme di cui agli articoli 3,
4, 6, 9 e 10 del presente decreto legislativo, ovvero che ostacola l’esercizio
del diritto di recesso da parte del consumatore secondo le modalità di
cui all’articolo 5 o non rimborsa al consumatore le somme da questi eventualmente
pagate, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire un
milione a lire dieci milioni.
2. Nei casi di particolare gravità o di recidiva, i limiti minimo e massimo
della sanzione indicata al comma 1 sono raddoppiati.
3. Le sanzioni sono applicate ai sensi della legge 24 novembre 1981, n.
689 (riportata alla voce ORDINAMENTO GIUDIZIARIO).
Fermo restando quanto previsto in ordine ai poteri di accertamento degli
ufficiali e degli agenti di polizia giudiziaria dall’articolo 13 della
predetta legge 24 novembre 1981, n. 689 (riportata alla voce ORDINAMENTO
GIUDIZIARIO), all’accertamento delle violazioni provvedono, di ufficio
o su denuncia, gli organi di polizia amministrativa.
Il rapporto previsto dall’articolo 17 della legge 24 novembre 1981, n.
689 (riportata alla voce ORDINAMENTO GIUDIZIARIO), è presentato all’ufficio
provinciale dell’industria, del commercio e dell’artigianato della provincia
in cui vi è la residenza o la sede legale dell’operatore commerciale.
13. Azioni collettive
1. In relazione alle disposizioni del presente decreto legislativo, le
associazioni dei consumatori e degli utenti sono legittimate ad agire
a tutela degli interessi collettivi dei consumatori, ai sensi dell’articolo
3 della legge 30 luglio 1998, n. 281 (riportata al n. CIII).
14. Foro competente
1. Per le controversie civili inerenti dall’applicazione del presente
decreto legislativo la competenza territoriale inderogabile è del giudice
del luogo di residenza o di domicilio del consumatore, se ubicati nel
territorio dello Stato.
15. Disposizioni transitorie e finali
1. Il contratto a distanza deve contenere il riferimento al presente decreto
legislativo.
2. Fino alla emanazione di un testo unico di coordinamento delle disposizioni
di cui al presente decreto legislativo con la disciplina recata dal decreto
legislativo 15 gennaio 1992, n. 50 (riportato al n. LXXXVII), alle forme
speciali di vendita previste dall’articolo 9 del decreto legislativo 15
gennaio 1992, n. 50 (riportato al n. LXXXVII), e degli articoli 18 e 19
del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114 (riportato al n. CII), si
applicano le disposizioni più favorevoli per il consumatore contenute
nel presente decreto legislativo.
3. Il presente decreto legislativo entra in vigore centoventi giorni dalla
data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.
ALLEGATO I
Tecniche di comunicazione di cui all’articolo 1, comma 1, lettera d):
- stampati senza indirizzo;
- stampati con indirizzo;
- lettera circolare;
- pubblicità stampa con buono d’ordine;
- catalogo;
- telefono con intervento di un operatore;
- telefono senza intervento di un operatore (dispositivo automatico di
chiamata, audiotext);
- radio;
- videotelefono (telefono con immagine);
- teletext (microcomputer, schermo di televisore) con tastiera o schermo
sensibile al tatto;
- posta elettronica;
- fax;
- televisore (teleacquisto, televendita).
ALLEGATO II
Servizi finanziari di cui all’articolo 2, comma 1, lettera a):
- servizi di investimento;
- operazioni di assicurazione e di riassicurazione;
- servizi bancari;
- operazioni riguardanti fondi pensione;
- servizi riguardanti operazioni a termine o di opzione.
Tali servizi comprendono in particolare:
- i servizi di investimento di cui all’allegato della direttiva
93/22/CEE, i servizi di società di investimenti collettivi;
- i servizi che rientrano nelle attività che beneficiano del riconoscimento
reciproco di cui si applica l’allegato della seconda direttiva 89/646/CEE;
- le operazioni che rientrano nelle attività di assicurazione e di riassicurazione
di cui:
* all’articolo 1 della direttiva 73/239/CEE;
* all’allegato della direttiva 79/267/CEE;
* alla direttiva 64/225/CEE;
* alle direttive 92/49/CEE e 92/96/CEE.
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